Art. 13. 
                      Pene per la diffamazione 
 
  Nel  caso  di  diffamazione  commessa  col  mezzo   della   stampa,
consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica  la
pena della reclusione da uno  a  sei  anni  quella  della  multa  non
inferiore a lire centomila.