Art. 16.
                         Stampa clandestina

  Chiunque  intraprende  la  pubblicazione  di  un  giornale  o altro
periodico  senza  che  sia stata eseguita la registrazione prescritta
dall'art.  5,  e'  punito  con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino a lire centomila.
  La  stessa  pena  si  applica a chiunque pubblica, uno stampato non
periodico,  dal  quale  non  risulti  il nome dell'editore ne' quello
dello  stampatore  o  nel  quale  questi  siano  indicati in modo non
conforme al vero.