Art. 11.
(Incapacita'  a  ricoprire le cariche di amministratori, di sindaci o
                     di liquidatori di societa)

  Fermi  gli  effetti,  a  favore  degli interessati, delle decisioni
pronunciate  nei  giudizi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4
agosto  1945,  n. 472, le incapacita' sancite dall'art. 1 del decreto
stesso   a   ricoprire   cariche  di  amministratori,  di  sindaci  o
liquidatori  di  societa'  cessano di avere vigore con le eccezioni e
con le modalita' seguenti:
    a)  nei  riguardi  delle  persone  contemplate  nel  n. 3: con il
riacquisto  dei  diritti sospesi o perduti per effetto delle sanzioni
inflitte ai sensi del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149;
    b)  nei  riguardi delle persone che, per aver rivestita una delle
cariche  fasciste indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente
del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del  15  febbraio  1945,  siano incorse nella sospensione del diritto
elettorale: con il riacquisto del diritto stesso;
    c)  nei riguardi delle altre persone indicate al n. 4 ed al n. 5:
con la entrata in vigore del presente decreto.
  Le anzidette incapacita' restano ferme nell'ipotesi di condanna per
delitti  preveduti  nel  titolo  I  del decreto legislativo 27 luglio
1944,  n.  159, anche quando la condanna non comporti la interdizione
dai   pubblici  uffici  ed  ancorche'  sia  intervenuta  amnistia,  e
nell'ipotesi  di  confisca di beni ai sensi dell'art. 9 del predetto,
decreto  legislativo  27 luglio 1944, n. 159, dell'art. 1 del decreto
legislativo  31  maggio  1945, n. 364, ovvero dell'art. 1 del decreto
legislativo 26 marzo 1946, n. 134, e successive modificazioni.
  La  riabilitazione importa la cessazione delle incapacita' predette
anche nelle ipotesi prevedute nel comma precedente.
  La  cessazione  delle  incapacita' menzionate in questo articolo ha
luogo di diritto al verificarsi delle condizioni ivi prevedute.