Art. 13.
                  (Emanazione di norme integrative)

  Su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con  i  Ministri  per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli
altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che
si  rendessero  necessarie  per l'integrazione di quelle del presente
decreto  e  per  adeguare  le  disposizioni del decreto medesimo alle
norme  che  regolano  la carriera del personale delle Amministrazioni
dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici.