Art. 6.
(Provvedimenti  di collocamento a riposo nei confronti dei dipendenti
                      di grado superiore al 6°)

  Quando  il  provvedimento  di  collocamento  a riposo, (disposto al
sensi  dell'art.  2  del decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257,
ovvero  dell'art.  1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716,
sia annullato per incompetenza ovvero per inosservanza di termini, il
provvedimento  stesso  puo'  essere nuovamente adottato dal Consiglio
dei  Ministri  con  deliberazione  presa entro il termine di sessanta
giorni dalla data dei provvedimento di annullamento.
  Se  l'annullamento  ha  avuto  luogo con decisione del Consiglio di
Stato,  il  termine  di  sessanta  giorni decorre dalla comunicazione
della  decisione  stessa  e,  se  la  comunicazione  e stata eseguita
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine decorre dalla data stessa.
  A  coloro  che  sono  collocati a riposo, ai sensi del comma primo,
spetta,   a   decorrere   dalla  data  del  nuovo  provvedimento,  il
trattamento  economico stabilito per dipendenti collocati a riposo in
virtu' delle disposizioni richiamate nell'anzidetto comma primo.