Art. 2. La nuova misura di imposta, stabilita nel precedente art. 1, si applica agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e raffinerie produttrici, nei magazzini vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di marmellate e di latte condensato, nonche' agli zuccheri esistenti nei recinti o nei locali sui quali e' esercitata la vigilanza finanziaria o che siano viaggianti con bolletta di cauzione. L'imposta addizionale ridotta, a termini del precedente art. 1, si applica agli zuccheri gia' liberi da tributo, accertati in conformita' del disposto con il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e che non abbiano ancora assolta l'imposta nella misura maggiore stabilita dall'art. 1 del decreto medesimo.