Art. 2.

  La  nuova  misura  di  imposta, stabilita nel precedente art. 1, si
applica  agli  zuccheri  esistenti  alla  data  di  pubblicazione del
presente  decreto  nelle  fabbriche  e  raffinerie  produttrici,  nei
magazzini  vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di
marmellate e di latte condensato, nonche' agli zuccheri esistenti nei
recinti o nei locali sui quali e' esercitata la vigilanza finanziaria
o che siano viaggianti con bolletta di cauzione.
  L'imposta  addizionale ridotta, a termini del precedente art. 1, si
applica   agli   zuccheri   gia'  liberi  da  tributo,  accertati  in
conformita'  del disposto con il secondo comma dell'art. 2 del citato
decreto  legislativo  25  novembre  1947,  n. 1286, e che non abbiano
ancora  assolta l'imposta nella misura maggiore stabilita dall'art. 1
del decreto medesimo.