Art. 3.

  L'art.  3  del  decreto  legislativo  25 novembre 1947, n. 1286, e'
sostituito dal seguente:
  "L'imposta  di  fabbricazione  per  i  prodotti  zuccherini  di cui
appresso  e  la  corrispondente  sovrimposta  di confine sugli stessi
prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e
per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000

glucosio liquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500

zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi ma-
teria esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un con-
tenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso
espresso in zucchero invertito. . . . . . . . . . . . . . " 13.500

zucchero invertito liquido, ottenuto dai succhi d'uva
o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non
superiore ad 84%. Si considera come tale il sugo di uva
concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso quando
il tenore in acidita sia inferiore a 0,70%, nonche il
concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche
parzialmente decolorato . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000

zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia,
solido od avente un contenuto zuccherino superiore al-
l'84% in peso, espresso in zucchero invertito . . . . . . " 16.000

maltosio  o  sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)
che  nel  consumo  possono servire agli usi del glucosio: le stesse
aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

levulosio:   le  stesse  aliquote  stabilite  per  lo  zucchero
invertito".