Art. 3. L'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate: glucosio solido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000 glucosio liquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.500 zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi ma- teria esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un con- tenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito. . . . . . . . . . . . . . " 13.500 zucchero invertito liquido, ottenuto dai succhi d'uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84%. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso quando il tenore in acidita sia inferiore a 0,70%, nonche il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore al- l'84% in peso, espresso in zucchero invertito . . . . . . " 16.000 maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido; levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito".