Art. 4. Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore, per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie zuccherine sono applicabili anche per la imposta addizionale di cui al precedente art. 1, e saranno effettuate in base ai nuovi carichi di imposta e di addizionale per le dichiarazioni di esportazione presentate dal 1 aprile 1948. L'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e' abrogato.