Art. 4.

  Le  restituzioni  d'imposta  previste  dalle norme in vigore, per i
prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito,
maltosio  e analoghe materie zuccherine sono applicabili anche per la
imposta addizionale di cui al precedente art. 1, e saranno effettuate
in  base  ai  nuovi  carichi  di  imposta  e  di  addizionale  per le
dichiarazioni di esportazione presentate dal 1 aprile 1948.
  L'art.  7  del  decreto  legislativo  25 novembre 1947, n. 1286, e'
abrogato.