Art. 2.

  L'organico  del comune di Ortacesus ed il nuovo organico del comune
di  Selegas,  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,  sentita  la  Giunta
provinciale amministrativa.
  Il  numero  dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non potranno essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
  Al  personale  gia'  in  servizio  presso il comune di Selegas, che
sara'   in  quadrato  nei  predetti  organici,  non  potranno  essere
attribuiti  posizione  gerarchica e trattamento economico superiori a
quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.