Art. 2.

  Ogni  qualvolta  dalla  situazione  mensile  della  Banca  d'Italia
risulti  che  il  conto  corrente aperto al Tesoro per il servizio di
Tesoreria  provinciale  abbia  raggiunto  uno  sbilancio a debito del
Tesoro  pari  al  quindici  per  cento  del complessivo importo degli
originari  stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi
stati  di  variazione,  la Banca d'Italia e' tenuta a darne immediata
comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.
  Trascorsi  venti  giorni  dalla comunicazione suddetta senza che lo
sbilancio  a  debito  sia  sceso  al  disotto  del quindici per cento
indicato  al  precedente  comma,  la Banca d'Italia non dara' corso a
ulteriori  prelevamenti  sul  detto conto fino a quando, a seguito di
incassi  di  somme  di  pertinenza  del  Tesoro  o  di versamenti dal
medesimo  fatti  sul  conto  stesso,  lo  sbilancio  sia ritornato al
disotto del detto quindici per cento.