Art. 2. Ogni qualvolta dalla situazione mensile della Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al quindici per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione, la Banca d'Italia e' tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso. Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca d'Italia non dara' corso a ulteriori prelevamenti sul detto conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del detto quindici per cento.