Art. 15.

  I  provvedimenti  relativi  all'amministrazione  del  personale del
Corpo  forestale  dello  Stato  sono adottati sentito il parere di un
Consiglio   di   amministrazione   presieduto   dal  Ministro  o  dal
Sottosegretario  di  Stato  per  l'agricoltura  e  per  le  foreste e
composto dal direttore generale delle foreste, dal capo del personale
del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  dal  capo della
divisione  del  personale  forestale  e  da  due funzionari del Corpo
forestale  di  grado  non  inferiore  al  6°,  nominati  con  decreto
Ministeriale.
  I provvedimenti disciplinari relativi al detto personale, esclusi i
sottufficiali,  le  guardie  scelte  e  le guardie, per i quali sara'
provveduto  nel  regolamento,  sono  adottati  su parere di apposita,
Commissione  di  disciplina,  costituita  a norma dell'art. 68, comma
terzo, del regio, decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.