Art. 22.

  Al  personale forestale, in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva
ai  ruoli  della soppressa milizia forestale in posizione di servizio
permanente  effettivo,  non potra' farsi, all'atto del collocamento a
riposo,  un  trattamento  di quiescenza meno favorevole di quello che
esso  avrebbe conseguito se fosse stato collocato in quiescenza al 31
luglio 1947 in base alle disposizioni che vigevano a tale data.