Art. 24.

  Nella  prima  attuazione  del  presente decreto i sottufficiali, le
guardie  scelte  e  le  guardie  forestali  in  servizio alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre
1943  appartenevano  ai  ruoli  della  soppressa milizia forestale in
posizione  di  servizio  permanente, potranno partecipare a concorsi,
interni  per titoli ed esami al grado iniziale dei gruppi il e C, nel
limite  massimo di due terzi dei posti disponibili dopo le detrazioni
e riserve disposte per legge a favore di determinate categorie, e, in
ogni caso, non oltre il 50 per cento dei posti messi a concorso.
  Per  partecipare  al  concorso  del  gruppo B occorre il diploma di
perito agrario o di geometra o titolo equipollente, e per il gruppo C
il diploma di scuola media inferiore.