Art. 26.

  I  sottufficiali,  le  guardie  scelte  e  le  guardie forestali in
servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, che
alla  data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa
milizia forestale in posizione di servizio permanente e che alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto abbiano gia' raggiunto i
limiti  di  eta', di cui al precedente art. 11, ovvero li raggiungano
successivamente  senza avere nel frattempo compiuto i periodi massimi
di  servizio  finora  vigenti  ai  sensi dell'art. 44 del regolamento
approvato  con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, possono, a loro
domanda,  rimanere  in  servizio  permanente  fino  al compimento dei
suaccennati  periodi  massimi  di  servizio al termine dei quali sono
collocati a riposo.
  I  sottufficiali,  le  guardie  scelte  e  le guardie forestali che
abbiano  raggiunto  dopo  il  9  dicembre  1943  i  limiti massimi di
servizio  di  cui  all'art. 44 del regolamento del 3 ottobre 1929, n.
1997, sono trattenuti in servizio e collocati in soprannumero fino al
giorno  in  cui raggiungeranno i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio stabiliti nel precedente art. 11.