Art. 3.

  Sono statizzati:
    a)  l'istituto  tecnico  commerciale  a  indirizzo  mercantile di
Marsala, pareggiato col regio decreto 24 agosto 1933;
    b)  l'Istituto  tecnico  commerciale  a  indirizzo  mercantile di
Vigevano, pareggiato col regio decreto 21 marzo 1935;
    c)  la Scuola tecnica commerciale di Savona, pareggiata col regio
decreto 24 gennaio 1935.
  I  posti  di  ruolo  degli Istituti tecnici commerciali a indirizzo
mercantile governativi di Marsala e di Vigevano e quelli della Scuola
tecnica   commerciale   governativa   di   Savona,   sono   indicati,
rispettivamente,  nei  prospetti  1  e  2  della tabella B annessa al
presente  decreto, firmata, d'ordine dei Presidente della Repubblica,
dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
  Il  personale  degli Istituti e della Scuola predetti sara' assunto
nei  ruoli dello Stato, secondo le norme previste dai regio decreto 6
giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.