Art. 5.

  Sono soppressi:
    a)   l'Istituto  industriale  governativo  specializzato  per  la
ceramica  di  Milano,  istituito con regio decreto-legge 21 settembre
1938, n. 2038 e regio decreto 16 marzo 1942, n. 475;
    b)  la  Scuola  tecnica  industriale annessa all'Istituto tecnico
industriale  governativo "Feltrinelli" di Milano, istituita con regio
decreto 9 giugno 1939, numero 1353;
    c)  la  Scuola  tecnica  industriale  governativa  per chimici di
Narni, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970;
    d)  la  Scuola  tecnica industriale governativa, per meccanici di
Pomigliano  d'Arco,  istituita col decreto luogotenenziale 27 ottobre
1945, n. 926;
    e)  la  Scuola  tecnica  industriale  governativa per il vetro di
Venezia-Murano, istituita con regio decreto 11 agosto 1939, n. 1770;
    f)   la  Scuola  professionale  femminile  governativa  di  Santa
Margherita  Ligure,  istituita  con decreto luogotenenziale 12 aprile
1946, n. 627;
    g)   la   Scuola   professionale  femminile  governativa  "L.  S.
Mantegazza" di Roma-Garbatella, istituita con decreto luogotenenziale
27  ottobre  1945, n. 926 h) la Scuola tecnica agraria governativa di
Messina  S. Placido Calonero', riordinata con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1976;
    i) l'indirizzo specializzato per "metallurgici" presso l'Istituto
tecnico   industriale  governativo  "Avogadro"  di  Torino;  sono  di
conseguenza   soppressi   i  posti  istituiti,  per  detto  indirizzo
specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627;
    l)  l'indirizzo  specializzato  per  "minerari" presso l'istituto
tecnico  industriale  governativo  di  Trento;  sono  di  conseguenza
soppressi  i  posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col
decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.