Art. 6. Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e alle modificazioni di cui all'art. 4, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le Scuole e gli Istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. I contributi degli Enti locali indicati nella predetta, tabella H verranno corrisposti direttamente agli Istituiti interessati in rate semestrali posticipate in caso di inadempienza, si applicano le norme stabilite dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.