Art. 6.

  Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2
e  3  e  alle  modificazioni di cui all'art. 4, si applicano le norme
stabilite  dagli  articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre
1938, n. 2038.
  I  contributi  a  carico  dello  Stato  e degli Enti locali, per le
Scuole e gli Istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, sono
stabiliti  nella  misura indicata nella tabella H annessa al presente
decreto  e  firmata,  d'ordine  del  Presidente della Repubblica, dal
Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
  I  contributi  degli Enti locali indicati nella predetta, tabella H
verranno  corrisposti direttamente agli Istituiti interessati in rate
semestrali posticipate in caso di inadempienza, si applicano le norme
stabilite  dall'art.  6,  ultimo  comma,  del  regio decreto-legge 21
settembre 1938, n. 2038.