Art. 7. Le istituzioni, statizzazioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 1948 EINAUDI GONELLA - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 29. - FRASCA