Art. 7.

  Le   istituzioni,   statizzazioni,   modificazioni  e  soppressioni
previste  nei  precedenti  articoli  1,  2,  3, 4 e 5 hanno effetto a
decorrere dal 1 ottobre 1946.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 novembre 1948

                               EINAUDI

                                             GONELLA - SCELBA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1949
  Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 29. - FRASCA