Art. 10.

  Il   Comitato   di   cui   all'art.   1   predisporra'   un   piano
tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte
le  operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi
per  lavoratori,  tenendo  conto dell'importo dei contributi pagati o
pagabili  dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni
e  da  quella  dei  dipendenti  da  datori di lavoro privati, secondo
quanto si prevede nell'art. 5.
  Per  ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi
diversi da uno a cinque vani oltre gli accessori.
  La   ripartizione   sul   territorio  nazionale  delle  costruzioni
eseguibili con le somme raccolte verra' stabilita annualmente secondo
un piano elaborato dal Comitato.
  Detto  piano dovra' tener conto dell'indice di affollamento di ogni
Comune e delle distinzioni belliche.
  In  ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia
meridionale,  nella  Sicilia  e  nella  Sardegna  non  dovra'  essere
inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.