Art. 17.

  All'assegnatario  non  assicurato,  che muoia durante il periodo di
pagamento  rateale  dell'alloggio,  succedono  nei relativi diritti i
suoi  eredi.  Essi  sono  obbligati  solidalmente alla corresponsione
delle  rate  residue  fin  quando,  con  atto di divisione, i diritti
sull'alloggio  non  siano  attribuiti  ad  uno  solo degli eredi, che
restera' obbligato a detta corresponsione.
  All'assegnatario  o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel
pagamento  delle  rate  per  tre  mensilita' consecutive, la Gestione
I.N.A.-Casa  intimera'  ordine  di  pagamento  entro il termine di 30
giorni,  sotto  pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne
ricorrano gli estremi, sara' pronunciata dalla Gestione I.N.A.-Casa e
determinera' la perdita del diritto all'alloggio.
  Resosi,   in   tal   guisa,  disponibile  l'alloggio,  la  Gestione
I.N.A.-Casa lo assegnera' ad altro lavoratore, secondo le norme della
presente  legge.  Il  nuovo  assegnatario  sara'  tenuto a rimborsare
quello  dichiarato  decaduto  delle  somme  gia' versate, dedotta una
quota   per   l'uso   dell'alloggio,  da  stabilirsi  dalla  Gestione
I.N.A.-Casa. Il rimborso avverra' a rate mensili, entro il periodo di
tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.