Art. 19.

  La  meta' degli alloggi, destinati alla locazione a norma dell'art.
13,  sara' affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle
case  popolari,  all'Istituto  nazionale  per le case degli impiegati
dello  Stato,  ad  Istituti  di  previdenza o ad altri enti similari.
L'avanzo  netto  dell'amministrazione  di  tali alloggi sara' versato
annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-Casa.
  Al  termine  della  propria  gestione,  l'I.N.A.-Casa  trasferira',
mediante  convenzione  preventivamente  approvata dal Comitato di cui
all'art.  1  e  dai  Ministri  per  il  tesoro  e  per il lavoro e la
previdenza  sociale, la proprieta' degli alloggi di cui al precedente
comma  e  di  quelli  costituiti  per la locazione direttamente dalle
aziende,  ai  sensi  dell'art.  11,  agli  Enti  indicati  nel  comma
precedente.
  Il  canone  di  affitto  degli  appartamenti assegnati in locazione
verra'  stabilito  tenendo  conto  d'ogni spesa, nessuna esclusa, per
manutenzione,  amministrazione,  ammortamento  e  imposte, e variera'
colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle
retribuzioni.