Art. 21.

  Il  Ministro  per  il tesoro, pentito il Comitato interministeriale
del  credito,  potra' autorizzare la Gestione I.N.A.-Casa ad emettere
obbligazioni  allo scopo di anticipare il programma di costruzione di
case.  All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi
previsti nel primo comma dell'art. 20.
  Il   Ministro   per   il  tesoro  potra'  autorizzare  Istituti  di
assicurazione  e  di  previdenza  ed Istituti di credito di qualunque
tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare
obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.