Art. 24.

  I  materiali  impiegati  nelle  opere di costruzione previste dalla
presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.
  La   disposizione   di  cui  al  comma  precedente  non  da'  luogo
all'applicazione  del  sesto  comma  dell'art.  80 del testo unico 14
settembre 1931, n. 1175.
  Tutti  gli  atti  e  contratti  che  si  rendono  necessari  per le
operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle
tasse  di  bollo,  fatta  eccezione  per le cambiali, e sono soggetti
all'imposta  fissa  minima  di  registro  ed  ipotecaria,  salvo  gli
emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.
  Le  case  costruite  in  attuazione  della  presente  legge saranno
esentate  dall'imposta  sui  fabbricati  per la durata di venticinque
anni.