Art. 25.

  Per  gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente
legge  e'  autorizzata  una spesa annua di lire 15 miliardi per sette
esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949.
  Tali  annualita' di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo
Stato  alla  Gestione  I.N.A.-Casa  ed  utilizzate  a  copertura  del
contributo  previsto  dall'art.  5,  lettera  a), nonche' a copertura
delle   annualita'  di  contributi  statali  afferenti  agli  alloggi
assegnati,  devolvendosi  la differenza a titolo di anticipazione per
la esecuzione delle costruzioni.
  Allo  scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si
provvedera'   alla   determinazione   definitiva   delle   annualita'
complessive  dei  contributi venticinquennali concernenti gli alloggi
assegnati  nel  corso  dell'esercizio.  Alla  fine  dei sette anni si
procedera'  al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed
i  contributi  dovuti  a  norma  degli articoli 5 e 22. La differenza
sara'  imputata  a  riduzione  delle  annualita'  dovute  nel periodo
successive al settennio.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio
le  variazioni  occorrenti  per  l'attuazione  della  presente  legge
prelevando  per  i  primi  quattro anni le somme necessarie dal conto
speciale   istituito   presso   la  Banca  d'Italia,  in  conseguenza
dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.
  Con  l'esercizio  1952-53,  qualora non sia rinnovato l'accordo con
gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della
presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in
relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.