Art. 5.

  Per  la  costituzione  dei fondi necessari all'attuazione del piano
previsto  dall'art.  1,  per ciascun anno del settennio che si inizia
col  primo  del  mese successivo all'entrata in vigore della presente
legge:
    a)  lo  Stato  versera', un contributo pari al 4,30 per cento del
complesso  dei  contributi  di  cui  alle successive lettere b) e c),
oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla
data di assegnazione degli alloggi;
    b)  i  dipendenti  -  comunque  qualificati - dell'industria, del
commercio,  del  credito  e  delle  assicurazioni,  dei trasporti, di
aziende  giornalistiche  o  editoriali, nonche' delle Amministrazioni
dello  Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche
di  assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno
un  contributo  pari  allo  0,60  per  cento  delle loro retribuzioni
mensili;
    c)  i  privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone
contemplate  alla  precedente  lettera b), escluse le Amministrazioni
dello Stato, delle Province, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di
assistenza  e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per
cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.
  I  contributi  di  cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla
retribuzione   globale  netta,  comprensiva  di  tutti  gli  elementi
ordinari  e  straordinari  della  retribuzione,  con esclusione degli
assegni  familiari,  dell'indennita' di caropane, della indennita' di
mancata   mensa,  delle  indennita'  di  trasferta,  della  gratifica
natalizia  comunque  denominata,  o  delle  mensilita'  eccedenti  la
dodicesima.