Tabella A. Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C. +----------------------------------------------------------+ | | Percentuale su ogni cento | | |lire di importo delle opere| | IMPORTO DELLE OPERE |----------------------------| | |senza reparto|con il reparto| | Lire | a) | b) | |-----------------------------+-------------+--------------| | 1.000.000. | 1 - | 1,30 | | 2.000.000. | 0,88 | 1,14 | | 3.000.000. | 0,80 | 1,04 | | 5.000.000. | 0,70 | 0,91 | | 10.000.000. | 0,48 | 0,62 | | 15.000.000. | 0,35 | 0,45 | | 20.000.000. | 0,29 | 0,38 | | 30.000.000. | 0,21 | 0,27 | | 40.000.000. | 0,18 | 0,23 | | 50.000.000. | 0,155 | 0,20 | | 60.000.000. | 0,14 | 0,18 | | 70.000.000. | 0,13 | 0,17 | | 80.000.000. | 0,125 | 0,16 | | 90.000.000. | 0,12 | 0,15 | | 100.000.000. | 0,115 | 0,145 | | 150.000.000. | 0,091 | 0,118 | | 200.000.000. | 0,077 | 0,10 | | 300.000.000. | 0,062 | 0,08 | | 500.000.000. | 0,049 | 0,064 | +----------------------------------------------------------+ Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota. Visto, il Ministro per i lavori pubblici TUPINI Tabella D. Coefficienti di adeguamento Coefficente di adeguamento Anno di aggiudicazione al 1947 dell'appalto dell'importo delle opere - - 1938 ............................... 55 - 1939 ............................... 47,83 1940 ............................... 36,67 1941 ............................... 28,95 1942 ............................... 23,40 1943 ............................... 15,71 1° semestre 1944 ............................... 9,17 2° " 1944 ............................... 3,93 1° " 1945 ............................... 2,33 2° " 1945 ............................... 2,02 1° " 1946 ............................... 2,02 2° " 1946 ............................... 1,67 1947 ............................... 1 - Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso - ove occorre, interpolarla - contenuta nella tabella sopra riportata. NOTE. - a) L'importo da aggiornarsi: e' quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilita' e non sia percio' sottoposto all'esame del collaudatore; e' quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il coefficiente di adeguamento e' quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi. b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante Il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volonta' e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore. ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c). c) L'importo lordo del lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento. d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilita', le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo. e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti: 1°) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopraluoghi fuori sede; 2°) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale; 3°) gli onorari a vacazione, in ragione di lire 600 all'ora, limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi. f) Se il collaudo e' affidato a piu' professionisti, a ciascuno di essi e' dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo. Visto, il Ministro per i lavori pubblici TUPINI Tabella E. Onorari per la misura e contabilita' dei lavori Per ogni Importo dell'opera 100 lire d'importo - - Fino a 5 milioni ........................... 0,60 Sul di piu fino a 20 milioni ............... 0,55 Sul di piu fino a 50 milioni ............... 0,50 Sul di piu fino a 100 milioni .............. 0,40 Oltre 100 milioni e per qualsiasi Importo .. 0,35 Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento. Gli onorari di cui alla tabella sopra riportata, se riferibili a contabilita' riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso; per riparazioni e trasformazioni del 20 per cento; per aggiunte e ampliamenti, del 10 per conto; per ordinaria manutenzione, del 40 per cento. Visto, il Ministro per i lavori pubblici TUPINI Tabella F. Onorari dovuti al profesionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato Parte di provvedimento in formato grafico Tabella G. +--------------------------------------------------------------+ | Anno a cui si riferiscono i prezzi | Percentuale | | della perizia estimativa | di maggiorazione | | | dell'onorario | |-------------------------------------------+------------------| | Fino al 31 dicembre 1940 | 550% | | Fino al 31 dicembre 1941 | 450% | | Fino al 31 dicembre 1942 | 350% | | Fino al 31 dicembre 1943 | 250% | | Fino al 31 dicembre 1944 | 100% | | Fino al 31 dicembre 1945 | 20% | | Fino al 31 dicembre 1946 | 15% | +--------------------------------------------------------------+ Visto, il Ministro per i lavori pubblici TUPINI