(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                              Varianti 
 
  Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti  imprevedibili
o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta
alle competenze per il progetto originario. 
  Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per  cui
si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.