Art. 13. Diritti del committente Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra e' tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perche' gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avra' diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.