(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                       Diritti del committente 
 
  Al committente spetta,  salve  particolari  pattuizioni,  una  sola
copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. 
Il geometra e' tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti
necessari perche' gli sia possibile di valersi pienamente  dell'opera
commessa, e non avra' diritto a ulteriori compensi per tali  notizie,
dati e atti, se essi possono implicitamente  ritenersi  compresi  nei
compensi esposti nella specifica.