Art. 14. Anticipi Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra puo' richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entita' e alla durata del lavoro avra' diritto altresi' al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito. Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra puo' richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.