(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                            Consultazioni 
 
  Qualora  il  geometra  si  trovi  nella  necessita'  di   ricorrere
all'opera o  al  consiglio  di  uno  specialista  per  la  esecuzione
dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il
compenso spettante al professionista consultato  deve  essere  pagato
direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze  del
geometra.