(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
             Compensi che sono sempre dovuti al geometra 
                        Compensi commutabili 
 
  Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura  o
a percentuale debbono sempre essere aggiunte: 
    le indennita', rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25; 
    le vacazioni per 1 tempo occorso nelle operazioni di  campagna  e
nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli articoli  28
e 31 e, quando ne  sussistano  i  motivi,  le  eventuali  percentuali
d'aumento previste dalla tariffa. 
  Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (articoli 29 a
32) devono sempre essere aggiunti: 
    le indennita', i rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25; 
    le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per  inevitabili
attese e interruzioni involontarie nella  misura  indicata  dall'art.
31; 
    e, quando ne sussistano i motivi, 
    i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come
dall'articolo 18; 
    le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.