(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
  Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate ai  geometra  e  ai
suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda  classe  nelle
ferrovie dello Stato per percorsi fino a  100  chilometri;  di  prima
classe nelle ferrovie dello Stato per  i  percorsi  superiori  a  100
chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie  per  qualunque
percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di
aiuto. 
  Le spese di percorrenza su strade  ordinarie  con  mezzi  propri  o
noleggiati,  sono  rimborsate  secondo   le   tariffe   chilometriche
applicate sul luogo. 
  Per i percorsi non effettuabili con  veicoli  ordinari,  spetta  al
geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di  cui  allo  art.
31, una indennita' di lire 40 per ogni chilometro  del  percorso  per
l'andata e il ritorno.