(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                          Diritti di copia 
 
  Per il rilascio di copie di atti o disegni,  oltre  alle  spese  di
scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'articolo 21
spetta al geometra per diritto di collazione, un compenso in  ragione
del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale e' raddoppiata se
la richiesta  delle  copie  avvenga  dopo  tre  anni  dalla  consegna
dell'elaborato.