Art. 24. Diritti di copia Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'articolo 21 spetta al geometra per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale e' raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.