Art. 33. Lavori notturni e disagiati Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate di lire 140 per il geometra, di lire 80 per gli aiutanti. Per i lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacazioni stesse sono aumentate di lire 160 per il geometra e di lire 120 per gli aiutanti.