(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
                     Lavori notturni e disagiati 
 
  Per le operazioni svolte in condizioni di  particolare  disagio  le
vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate di lire 140 per
il geometra, di lire 80 per gli aiutanti. 
  Per i lavori in ore notturne (dal calare al  levare  del  sole)  le
vacazioni stesse sono aumentate di lire 160 per il geometra e di lire
120 per gli aiutanti.