Art. 34. Rilievi sotterranei o in acqua Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gallerie, miniera, fogne, ecc.) o in acqua, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 60 per cento all'80 per cento e in casi eccezionali fino al 100 per cento. Tale aumento e' cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.