(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                   Rilievi sotterranei o in acqua 
 
  Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gallerie, miniera, fogne,
ecc.) o in acqua, le vacazioni di cui agli  articoli  31  e  32  sono
aumentate dal 60 per cento all'80 per cento  e  in  casi  eccezionali
fino al  100  per  cento.  Tale  aumento  e'  cumulabile  con  quello
stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.