(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
                        Teleferiche e funivie 
 
  Per rilievi e tracciamenti di  teleferiche,  funivie  e  simili  le
vacazioni di cui agli articoli 31 e 32  sono  aumentate  dal  50  per
cento all'80 per cento e nei casi di eccezionale difficolta' fino  al
100 per cento.  Tale  aumento  e'  cumulabile  con  quello  stabilito
dall'art. 33 per lavori in ore notturne.