Art. 39. Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni: a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari; b) misura dei fondi rustici e urbani; c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.