(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
                         Rilievi topografici 
 
  Sono  compresi  in  questa  categoria  i  rilievi  planimetrici   e
altimetrici, sia che costituiscano incarico a se' stante, sia che  si
considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte
le particolarita' del terreno che interessano lo scopo per cui furono
commessi. 
  Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sara' computato a
tempo. 
  Per le estensioni superiori oltre alla indennita' oraria  stabilita
per le operazioni di campagna dagli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di
cui agli articoli 21 a 25, gli onorari si determinano  in  base  alla
allegata tabella A. 
  I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con  quelli
indicati nelle colonne successive, i quali possono  anche  applicarsi
separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi. 
  Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A i
compensi si calcolano per interpolazione lineare. 
  Per i rilievi nella  scala  1:  500  le  suddette  tariffe  vengono
aumentate del 20 per cento. 
  Per i rilievi nella scala  1:  1000  le  suddette  tariffe  vengono
aumentate del 10 per cento. 
  Per i rilievi nella scala  1:  5000  le  suddette  tariffe  vengono
diminuite del 15 per cento. 
  Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25
ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente  come
segue: 
    superfici da 25 a 50 ettari, da 0 al 10 per cento; 
    superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento; 
    superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento; 
    superfici oltre 150 ettari, 20 per cento. 
  Quando il calcolo delle superfici e'  fatto  con  mezzi  grafici  o
meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della  tabella  A  si
riduce a meta'. 
  Per terreni di natura o giacitura varia si applicano  alle  singole
parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.