Art. 41. Triangolazioni e poligonazioni Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 1000 per ogni stazione quando costituiscono operazione a se' stante e in ragione di lire 700 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 400 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.