(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
                   Triangolazioni e poligonazioni 
 
  Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e  le  poligonazioni
si valutano a vacazioni o in ragione di lire 1000 per  ogni  stazione
quando costituiscono operazione a se' stante e in ragione di lire 700
quando  costituiscono  operazione  sussidiaria  di  quelle   di   cui
all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli articoli 21  a
25, 28 e 31. 
  Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di  lire  400
per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.