Art. 43. Misura dei fondi rustici La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (articoli 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (articoli 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B. Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare. La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie. Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento. Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50 per cento. Se non e' richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 per cento. Se e' richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento. Se oltre alla rappresentazione dei perimetri e' richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un alimento del 50 per cento. Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazioni.