(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
                      Misura dei fondi rustici 
 
  La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la
superficie degli appezzamenti,  con  la  semplice  indicazione  delle
linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva
del rilievo, del tipo  e  del  calcolo  della  superficie,  fermi  il
rimborso delle spese (articoli 21 al 25) e il compenso orario per  le
operazioni di campagna (articoli  28  e  31),  si  compensa  con  gli
onorari di cui alla allegata tabella B. 
  Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione
lineare. 
  La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si
debba determinare la superficie. 
  Per terreni ostacolati dalla  vegetazione  intersecati  da  strade,
canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento. 
  Per terreni frastagliati, scoscesi o  mal  praticabili  i  compensi
possono aumentare fino al 50 per cento. 
  Se non e' richiesto il calcolo delle superfici i suddetti  compensi
si riducono del 30 per cento. 
  Se e' richiesta la semplice indicazione della superficie  senza  il
tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento. 
  Se oltre  alla  rappresentazione  dei  perimetri  e'  richiesta  la
indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato  un
alimento del 50 per cento. 
  Le  operazioni   accessorie   (pratiche   o   ricerche   catastali,
aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si
compensano a parte a vacazioni.