(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
           Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili 
 
  I rilievi delle piante  e  sezioni  dei  fabbricati  e  delle  aree
fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui  agli  articoli
21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole  piante  e
sezioni in base alla allegata tabella D. 
  Sono a  carico  del  committente  i  ponteggi  e  gli  altri  mezzi
eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree  fabbricabili  di
alto valore, richiedenti  la  massima  approssimazione,  ai  compensi
suddetti puo' essere aggiunto un aumento discrezionale  in  relazione
al valore dal terreno.