(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
                            Lottizzazioni 
 
  In casi di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a)  della
tabella D possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento,  e  viene
compensato a  parte  il  tracciamento  sul  terreno  delle  linee  di
progetto.