(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
          Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili 
 
  Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e  delle  aree
fabbricabili sono compensate in base ad una  percentuale  del  valore
stimato, a seconda che si tratti di: 
    a)  stima  analitica  corredata  della  descrizione   dettagliata
dell'immobile, del calcoli e della relazione motivata; 
    b)  stima  sommaria  costituita  dalla  descrizione  e  relazione
sintetica; 
    c) giudizio di stima, esprimente il semplice  parere  sul  valore
dell'immobile. 
  Oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti
gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F. 
  L'applicazione  della  tabella  per  valori  intermedi  si  fa  per
Interpolazione  lineare.  Per  valori  inferiori   a   lire   100.000
l'onorario puo' essere valutato a vacazioni o a discrezione. 
  Per i terreni molto frazionati, di natura e produttivita' varia,  o
differenziati dal tipo  locale  dei  fondi  rustici  e  nei  casi  di
particolare difficolta' di apprezzamento gli onorari  possono  essere
aumentati fino al 30 per cento. 
  Per  le  stime  che  richiedono  diverse  e  separate   valutazioni
riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto  e'  quello
risultante dal cumulo delle competenze  relative  ai  singoli  valori
stimati. 
  I valori di cui si tiene conto per la determinazione  dell'onorario
sono  quelli  risultanti   dalla   stima,   indipendentemente   dalle
detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni  speciali
dell'immobile. 
  Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente,  le
percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati. 
  I rilievi  e  gli  aggiornamenti  delle  piante,  le  verifiche  di
confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti,  ecc.
connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati  a  parte
in base alle relative voci della tariffa.