Art. 48. Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di: a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, del calcoli e della relazione motivata; b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica; c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile. Oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F. L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per Interpolazione lineare. Per valori inferiori a lire 100.000 l'onorario puo' essere valutato a vacazioni o a discrezione. Per i terreni molto frazionati, di natura e produttivita' varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficolta' di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento. Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto e' quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile. Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati. I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.