Art. 5. La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale puo' entrare anche nel merito della entita' del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e puo' valersi altresi' dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del collegio. Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.