Art. 50. Stima dei danni prodotti dall'incendio Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contradittorio col perito della societa' assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionati al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura: Importo di stima fino a L. 50.000 | onorario L. 3% | Importo di stima fino a L. 100.000 | con un minimo di onorario L. 2,50% | L. 1.500 oltre i Importo di stima fino a L. 300.000 | rimborsi ed i onorario L. 2,10% | compensi orari Importo di stima fino a L. 500.000 | di cui agli ar- onorario L. 1,70% | ticoli 21 a 25, Importo di stima fino a L. 2.500.000 | 29 e 31 onorario L. 0,90% | ed oltre | Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita. Per i valori intermedi il compenso e' determinato per interpolazione lineare. I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'articolo 16 per i contradittori.