(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
               Stima dei danni prodotti dall'incendio 
 
  Gli onorari per  le  stime  dei  danni  prodotti  dall'incendio  ai
fabbricati rurali e  civili,  mobili,  merci,  prodotti,  attrezzi  e
macchine nelle perizie  fatte  in  contradittorio  col  perito  della
societa' assicuratrice, valgono tanto per il perito di  parte  quanto
per il terzo perito, e  si  valutano  sull'importo  lordo  liquidato,
senza tener conto delle deduzioni proporzionati al  rapporto  fra  il
valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura: 
    

  Importo di stima fino a L.    50.000    |
onorario L. 3%                            |
   Importo di stima fino a L.   100.000   |  con  un minimo di
onorario L. 2,50%                         |   L. 1.500 oltre i
   Importo di stima fino a L.   300.000   |   rimborsi   ed  i
onorario L. 2,10%                         |   compensi   orari
   Importo di stima fino a L.   500.000   |   di  cui agli ar-
onorario L. 1,70%                         |   ticoli  21 a 25,
   Importo di stima fino a L. 2.500.000   |   29 e 31
onorario L. 0,90%                         |
   ed oltre                               |



    
 
  Per  i  fabbricati,  ai  compensi  suddetti  deve  essere  aggiunto
l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero  stabile,
valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G, quando  tale
stima sia stata eseguita. 
  Per  i  valori   intermedi   il   compenso   e'   determinato   per
interpolazione lineare. 
  I  suddetti  compensi  sono   comprensivi   dell'aumento   previsto
dell'articolo 16 per i contradittori.