(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
              Stime, inventari e consegne di fabbricati 
 
  L'onorario per  la  stima  dei  fabbricati  si  applica  al  valore
stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri: 
    a)  stima  analitica  corredata  della  descrizione   dettagliata
dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base  al
costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito  o  con
metodo misto; 
    b) stima  sommaria,  costituita  dalla  descrizione  e  relazione
sintetica; 
    c) giudizio di stima, esprimente il semplice  parere  sul  valore
dell'immobile; 
    e si valuta in aggiunta  ai  rimborsi  e  compensi  di  cui  agli
articoli 21 a 25, 28 e 31, in base alla allegata tabella G. 
  L'applicazione  della  tabella  per  valori  intermedi  si  fa  per
interpolazione  lineare,  Per  importi  inferiori  a   lire   100.000
l'onorario puo' valutarsi a vacazione o a discrezione. 
  Per la stima dei  fabbricati  da  demolire  si  applica  l'onorario
stabilito nella colonna prima della tabella G. 
  Per  le  stime  che  richiedono  diverse  e  separate   valutazioni
riflettenti  parti  dello  stesso  oggetto,  l'onorario   e'   quello
risultante dal cumulo delle competenze  relative  ai  singoli  valori
stimati. 
  Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di
fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano
a vacazioni.