(Allegato-art. 56)
 
 
 
                              Art. 56. 
                    Prestazioni nelle costruzioni 
 
  Agli effetti di quanto e' disposto nell'articolo precedente  e  nei
successivi articoli 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di  costruzione
comprende le seguenti operazioni tecniche: 
  Progetto di massima: disegno schematico e  preventivo  sommario;  e
per le costruzioni di strade e canali  e,  in  genere  per  le  opere
sviluppate in lunghezza,  anche  il  tracciato  della  poligonale  di
massima e la relazione sul tracciato scelto. 
  Progetto esecutivo: disegni quotati in  piante,  sezioni,  profili,
calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed  opere
sviluppate  in  lunghezza,  anche  il  tracciamento  definitivo   sul
terreno. 
  Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei
lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto. 
  Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei  lavori  mediante
visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo
giudizio, lo ritenga necessario; emanazione  di  ordini,  svolgimento
dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa.  Nei
casi in cui si richieda la  presenza  giornaliera  e  prolungata  del
direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure
59 ultimo comma. 
  Liquidazione  dei  lavori:  contabilita'  tecnica,  verifica  delle
misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni
alle  riserve  dell'impresa  devono   essere   compensate   a   parte
discrezionalmente.