Art. 57. Classifica delle costruzioni Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere: Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti. A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie. B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu' locali, ad uso di ricovero e di industrie. C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici. D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati. Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra. E) Strade e canali. F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta' di studio. G) Arginature e lavori di terra. H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se' stanti. I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane. Categoria III. - Bonifiche. L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita' con portata massima di litri 100 al minuto secondo. M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entita'. N) Progetti di bonifica agraria.