(Allegato-art. 58)
 
                              Art. 58. 
                     Onorari per le costruzioni 
 
  Ad ognuna  delle  suddette  categorie  di  lavori  corrispondono  i
compensi percentuali stabiliti nella tabella H. 
  Per importi intermedi  l'onorario  si  calcola  per  interpolazione
lineare. 
  Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi  e
i compensi onorari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 21. 
  Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando  il  geometra
adempie all'incarico e lo svolge dalla  fase  iniziale  (progetto  di
massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata  omessa
qualcuna  delle  operazioni  indicate  nell'art.  56,   purche'   non
rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I.