(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
      Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte 
 
  Gli onorari per la stima  dei  danni  prodotti  da  grandine  e  da
incendio di scorte si valutano a discrezione con un  minimo  di  lire
2000 e con gli aumenti previsti nel caso di contradittori (art.  16),
ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31. 
 
                      Stima dei danni colonici 
 
  Gli  onorari  per  la  stima  dei  danni   colonici   si   valutano
analogamente con un minimo di lire 2000 (vedi art. 20, lettera m).