Art. 62. Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 2000 e con gli aumenti previsti nel caso di contradittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31. Stima dei danni colonici Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2000 (vedi art. 20, lettera m).